Al momento non esiste ancora una vera e
propria normativa che regoli il diritto d’autore in relazione alla rete
INTERNET. Di conseguenza per la soluzione di eventuali controversie si deve
fare ricorso per analogiam alle norme generali vigenti in materia. Il quadro
legislativo è particolarmente complesso, articolandosi in norme internazionali,
europee, nazionali. Qui di seguito vengono riportate le principali fonti a
tutela del diritto d’autore con l’avvertenza che si tratta di materia, che sarà
meglio regolata solo dopo l’entrata in vigore di una specifica legge, che tenga
conto della diversa natura dell’attività scientifica e artistica possibile
grazie alle nuove tecnologie informatiche.
Fonti
internazionali:
Ø
Convenzione di Berna 9 – settembre – 1886, modificata e
riveduta a Parigi il 4 – maggio – 1896, a Berlino 13 – novembre – 1908, a Berna
il 20 – marzo – 1914, a Roma il 2 – giugno – 1928, a Bruxelles 26 – giugno -
1948 ;
Fonti
europee:
Ø
Direttiva sulla protezione del software (91/250/CEE);
Ø
Direttiva sulla protezione dei database (96/9/CEE);
Ø
Direttiva sui diritti di noleggio (92/100/CEE);
Ø
Direttiva sui termini di protezione (93/98/CEE);
Ø
Direttiva sulle comunicazioni via satellite e via cavo
(93/83/CEE);
Fonti
italiane:
Ø
Codice Civile: artt. 2575-2583;
Ø
Legge 22 – aprile – 1941, n. 633 e successive modifiche;
Ø
R.D. 18 – maggio –
1942, n. 1369 (regolamento d’attuazione della legge per la tutela del diritto
d’autore;
Ø
Legge 23 – dicembre – 1993, 547 (norme contro la criminalità
informatica);
Norme
di particolare rilievo della L. 633\41 e s.m.:
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere
dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come
opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno
1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del
materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se
orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza
parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni
musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali
sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia, anche se applicate
all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile
dal carattere industriale del prodotto al quale sono
associate;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora,
sempreché non si tratti di semplice documentazione
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con
procedimento analogo a quello della fotografia sempre che
non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi
delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma
espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale
dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le
idee e i principi che
stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il
termine programma comprende anche il materiale
preparatorio per la progettazione del programma
stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma
dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi
indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche
di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti
esistenti su tale contenuto.
Art. 17
1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto
il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a
disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o
gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre,
ai fini di distribuzione, nel territorio degli stati dell'Unione Europea le
riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.
2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione
la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle
opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca
scientifica.
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione
economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed
anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di
rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa,
che possano essere di pregiudizio al suo onore o
alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si
rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia
riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico
spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.
Art. 25
I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano
tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.
Art. 65
Gli articoli di attualità, di carattere economico,
politico religioso, pubblicato nelle riviste o giornali, possono essere
liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la
riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la
rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista
o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.
Art. 70
Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o
di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di
insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non
costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Nelle
antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura
determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione
dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere
sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore,
dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Sentenza
di rilievo per l’esatta interpretazione dell’art. 70 della L. 633\41 e s.m.:
In tema
di diritto d'autore,
la libera utilizzazione, mediante citazione, riassunto
o riproduzione, di brani o parti di un opera protetta, nei limiti
giustificati dalle finalità di
critica, di discussione o di insegnamento, consentita dall'art. 70 l.
22 aprile 1941 n. 633 (con norma di stretta interpretazione, perché derogatrice alla regola generale che attribuisce all'autore il
diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera) trova fondamento
nelle particolari finalità
sopraindicate, le quali
siccome del tutto autonome
rispetto a quelle dell'opera
utilizzata escludono la possibile concorrenza con
il diritto di sfruttamento economico spettante all'autore
di questa. Pertanto l'uso di brani di opere protette, per
finalita' meramente
illustrative di altra opera, e senza scopi didattici,
di critica o di discussione,
deve ritenersi estraneo all'ambito del
cit. art. 70 e quindi illegittimo (senza che al riguardo possa
darsi rilievo, pena
un'inammissibile interpretazione estensiva dello stesso articolo, alla inevitabile selettività
nella scelta dei brani
ancorché rispondente ad uno
specifico orientamento critico di chi la compie) e non può ritenersi neppure
giustificato alla stregua dell'art. 10 della convenzione di
Berna per la protezione delle
opere letterarie e
artistiche ratificata con l. 20
giugno 1978 n. 399, che, mentre rinvia, nel comma
2, alle legislazioni
nazionali per la disciplina dell'utilizzazione a titolo
illustrativo (peraltro a fini
di insegnamento) dichiara
lecita la citazione dell'opera se contenuta "nella
misura giustificata dallo
scopo", e richiede quindi
che la riproduzione parziale di un'opera per poter esser considerata
quale lecita citazione della stessa,
si inserisca funzionalmente in un discorso, quale premessa o quale
mezzo di convalida o di critica
delle tesi ivi sostenute.
Cassazione
civile sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089
A cura di Renzo Remotti