NOTE LEGALI

 

Al momento non esiste ancora una vera e propria normativa che regoli il diritto d’autore in relazione alla rete INTERNET. Di conseguenza per la soluzione di eventuali controversie si deve fare ricorso per analogiam alle norme generali vigenti in materia. Il quadro legislativo è particolarmente complesso, articolandosi in norme internazionali, europee, nazionali. Qui di seguito vengono riportate le principali fonti a tutela del diritto d’autore con l’avvertenza che si tratta di materia, che sarà meglio regolata solo dopo l’entrata in vigore di una specifica legge, che tenga conto della diversa natura dell’attività scientifica e artistica possibile grazie alle nuove tecnologie informatiche.

 

 

Fonti internazionali:

 

Ø           Convenzione di Berna 9 – settembre – 1886, modificata e riveduta a Parigi il 4 – maggio – 1896, a Berlino 13 – novembre – 1908, a Berna il 20 – marzo – 1914, a Roma il 2 – giugno – 1928, a Bruxelles 26 – giugno - 1948 ;

 

Fonti europee:

 

Ø           Direttiva sulla protezione del software (91/250/CEE);

Ø           Direttiva sulla protezione dei database (96/9/CEE);

Ø           Direttiva sui diritti di noleggio (92/100/CEE);

Ø           Direttiva sui termini di protezione (93/98/CEE);

Ø           Direttiva sulle comunicazioni via satellite e via cavo (93/83/CEE);

 

 

Fonti italiane:

 

Ø              Codice Civile: artt. 2575-2583;

Ø              Legge 22 – aprile – 1941, n. 633 e successive modifiche;

Ø              R.D.  18 – maggio – 1942, n. 1369 (regolamento d’attuazione della legge per la tutela del diritto d’autore;

Ø              Legge 23 – dicembre – 1993, 547 (norme contro la criminalità informatica);

 

 

 

Norme di particolare rilievo della L. 633\41 e s.m.:

 

Art. 1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se

orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni

musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,

compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile

dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione

protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che

non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che

stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il

termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma

stesso.

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.

Art. 17

1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre, ai fini di distribuzione, nel territorio degli stati dell'Unione Europea le riproduzioni fatte negli stati extracomunitari.

2. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Art. 20

Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o

alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però se l'opera sia riconosciuta dalla competente autorità statale importante carattere artistico spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.

Art. 25

I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Art. 65

Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico religioso, pubblicato nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Art. 70

Il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

 

Sentenza di rilievo per l’esatta interpretazione dell’art. 70 della L. 633\41 e s.m.:

 

In  tema  di  diritto  d'autore,  la libera  utilizzazione,  mediante citazione,  riassunto  o riproduzione,  di  brani o parti di un opera protetta,  nei limiti  giustificati  dalle  finalità di  critica, di discussione  o  di insegnamento, consentita dall'art. 70 l. 22 aprile 1941 n. 633 (con norma di stretta interpretazione, perché  derogatrice alla regola  generale che attribuisce all'autore il diritto esclusivo di   utilizzare economicamente l'opera)   trova   fondamento  nelle particolari   finalità sopraindicate,  le  quali  siccome del  tutto autonome rispetto   a   quelle   dell'opera utilizzata  escludono  la possibile concorrenza   con   il  diritto di  sfruttamento  economico spettante  all'autore di  questa.  Pertanto  l'uso di  brani di opere protette,  per  finalita' meramente  illustrative  di  altra opera, e senza scopi  didattici,  di  critica o di discussione, deve ritenersi estraneo all'ambito  del cit. art. 70 e quindi illegittimo (senza che al    riguardo    possa darsi    rilievo,    pena    un'inammissibile interpretazione estensiva  dello  stesso  articolo, alla  inevitabile selettività  nella  scelta dei  brani  ancorché  rispondente ad uno specifico orientamento critico di chi la compie) e non può ritenersi neppure giustificato  alla  stregua dell'art. 10 della convenzione di Berna  per  la   protezione   delle  opere  letterarie  e  artistiche ratificata  con  l. 20  giugno  1978  n. 399, che, mentre rinvia, nel comma 2,    alle    legislazioni    nazionali per    la    disciplina dell'utilizzazione   a titolo   illustrativo   (peraltro   a fini  di insegnamento) dichiara  lecita  la  citazione dell'opera se contenuta "nella misura  giustificata  dallo  scopo", e  richiede quindi che la riproduzione  parziale  di un'opera per poter esser considerata quale lecita citazione  della  stessa,  si inserisca  funzionalmente  in un discorso,  quale premessa  o  quale  mezzo di  convalida o di critica delle tesi ivi sostenute.

 

Cassazione civile sez. I, 7 marzo 1997, n. 2089

 

 

 

                                                                   A cura di Renzo Remotti