NASpI, spetta anche a seguito di licenziamento durante il periodo di prova?

NASPI, vediamo se è possibile ottenerla per la perdita del lavoro anche durante il periodo di prova. I dettagli da considerare.

La NASPI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) è una delle prestazioni più importanti in caso di perdita involontaria del lavoro. Consente infatti di avere un sostegno economico da parte dell’INPS nel momento della disoccupazione. Naturalmente come per altre misure, l’accesso è subordinato a particolari condizioni, con una durata della prestazione stabilita dalla legge.

NASPI, licenziamento durante prova
Licenziamento nel periodo di prova, NASPI possibile? – cultureducazione.it

Spetta a varie figure lavorative: dai dipendenti con contratti di lavoro subordinato agli apprendisti, dai soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato ai dipendenti pubblici con contratti a tempo determinato. Caratteristica comune è la perdita del lavoro per cause involontarie. Quindi spetta in caso di licenziamento durante il periodo di prova?

NASPI, per chi svolge il periodo di prova

La domanda di indennità si presenta all’INPS dopo la perdita involontaria del lavoro e con una  contribuzione minima di almeno 13 settimane negli ultimi quattro anni che precedono il licenziamento. Questi requisiti sono necessari per l’ottenimento della prestazione. Uniche eccezioni alla perdita involontaria del lavoro sono le dimissioni per giusta causa e le dimissioni durante il periodo protetto di maternità.

NASPI durante prova
Perdita involontaria del lavoro, requisito NASPI – cultureducazione.it

Anche un lavoratore durante il periodo di prova ha diritto alla prestazione, quindi. Il licenziamento durante il periodo di prova con regolare contratto dà diritto all’indennità di disoccupazione, purché siano rispettati i requisiti contributivi e la perdita del lavoro sia involontaria.

Al contrario se la perdita del lavoro dipende da dimissioni non giustificate, la NASPI non spetta. La motivazione è semplice: senza giusta causa la scelta di interrompere il rapporto di lavoro è esclusivamente del lavoratore. Di conseguenza si parla di perdita volontaria del lavoro e non involontaria.

Le dimissioni per giusta causa sono l’eccezione e dipendono dal comportamento del datore di lavoro, non da una scelta personale del dipendente. Le ipotesi per giusta causa sono il ritardato o mancato pagamento della retribuzione, il mobbing, le molestie sessuali sul lavoro, il mancato versamento dei contributi, la pretesa da parte del datore di lavoro di attività illecite, il comportamento ingiurioso del superiore gerarchico e così via.

In situazioni del genere, anche durante il periodo di prova, il dipendente che decide di licenziarsi ha diritto alla NASPI. Deve indicare che si tratta di dimissioni per giusta causa quando si trasmette la comunicazione on line di dimissioni (in autonomia o con il supporto di un patronato) e rispettare il termine dei 68 giorni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

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